Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Protezione dell’uomo e dell’ambiente
Sorveglianza dell’ambiente e protezione della popolazione in caso di radioattività accresciuta
< Art. 23 Collaborazione internazionale
> Art. 25 Definizione, principi

Art. 24 Aumento durevole della radioattività nell’ambiente

Se, durante un periodo relativamente lungo, è accertata una radioattività accresciuta di origine naturale o meno, il Consiglio federale può prendere disposizioni particolari idonee a limitare l’esposizione alle radiazioni. Per l’esecuzione, può ricorrere ai Cantoni.


Stato 1° gennaio 2007
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