Capitolo 2: Protezione dell’uomo e dell’ambiente
Sorveglianza dell’ambiente e protezione della popolazione in caso di radioattivitą accresciuta
< Art. 16 Responsabilitą delle imprese
> Art. 18 Radioattivitą delle derrate alimentari
Art. 17 Sorveglianza dell’ambiente
1 Nell’ambiente le radiazioni ionizzanti e la radioattivitą, in particolare dell’aria, dell’acqua, del suolo, degli alimenti e dei foraggi, sono sottoposte a una sorveglianza regolare.
2 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti; in particolare designa i servizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza.
3 Provvede alla pubblicazione dei risultati della sorveglianza.
Stato 1° gennaio 2007
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali