Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Protezione dell’uomo e dell’ambiente
Sezione 2: Protezione delle persone esposte a radiazioni
< Art. 12 Misurazione della dose di radiazione
> Art. 14 Comunicazione di dati medici

Art. 13 Provvedimenti medici applicabili alle persone professionalmente esposte a radiazioni

1 I lavoratori professionalmente esposti a radiazioni, che sono assicurati obbligatoriamente, sottostanno ai provvedimenti medici per la prevenzione delle malattie professionali giusta gli articoli da 81 a 87 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 19811.

2 Il Consiglio federale può prescrivere tali provvedimenti anche per altre persone professionalmente esposte a radiazioni.

3 Se è stato ordinato un controllo medico, le persone professionalmente esposte a radiazioni devono sottoporvisi.


1 RS 832.20


Stato 1° gennaio 2007
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali