Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Protezione dell’uomo e dell’ambiente
Sezione 1: Principi della radioprotezione
< Art. 9 Limitazione dell’esposizione alle radiazioni
> Art. 11 Osservanza dei valori limite di dose

Art. 10 Valori limite di dose

Secondo lo stato della scienza, il Consiglio federale stabilisce limiti all’esposizione alle radiazioni (valori limite di dose) per le persone che, professionalmente o per altre circostanze, possono essere esposte a una radiazione accresciuta e controllabile rispetto al resto della popolazione (persone esposte a radiazioni).


Stato 1° gennaio 2007
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali