814.318.142.1
Ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico
(OIAt)1
del 16 dicembre 1985 (Stato 15 luglio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12, 13, 16 e 39 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (legge),
ordina:
Capitolo 2: Emissioni
Sezione 1: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi
Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autorità
Art. 5 Limitazione più severa delle emissioni da parte dell’autorità
Art. 6 Captazione ed evacuazione delle emissioni
Sezione 2: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari esistenti
Art. 7 Limitazione preventiva delle emissioniArt. 8 Obbligo di risanamento
Art. 9 Limitazione più severa delle emissioni
Art. 10 Termini di risanamento
Art. 11 Agevolazioni
Sezione 3: Controllo degli impianti stazionari
Art. 12 Dichiarazione delle emissioniArt. 13 Controlli e misurazioni delle emissioni
Art. 14 Esecuzione delle misurazioni
Art. 15 Valutazione delle emissioni
Art. 16 Condotte di aggiramento e disturbi d’esercizio
Sezione 4: Emissioni da veicoli e da infrastrutture per i trasporti
Art. 17 Limitazione preventiva delle emissioni dei veicoliArt. 18 Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti
Art. 19 Misure contro le immissioni eccessive del traffico
Sezione 4a:3 Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato
Art. 19a EsigenzeArt. 19b Prova di conformità
Sezione 5:4 Messa in commercio degli impianti a combustione
Art. 20 Premesse per la messa in commercioArt. 20a Prova di conformità
Sezione 5a:5 Messa in commercio di strumenti di lavoro
Art. 20b Condizioni per la messa in commercioArt. 20c Prova di conformità
Sezione 7: Carburanti
Art. 24 EsigenzeArt. 25 Dichiarazione
Art. 26 Impianti destinati alla benzina senza piombo per motori
Sezione 8:6 Modalità per bruciare i rifiuti
Art. 26a Incenerimento in impiantiArt. 26b Incenerimento al di fuori degli impianti
Capitolo 3: Immissioni
Sezione 1: Determinazione e valutazione
Art. 27 Determinazione delle immissioniArt. 28 Previsione delle immissioni
Art. 29 Sorveglianza di singoli impianti
Art. 30 Valutazione delle immissioni
Sezione 2: Provvedimenti contro le immissioni eccessive
Art. 31 Allestimento di un piano dei provvedimentiArt. 32 Contenuto del piano dei provvedimenti
Art. 33 Attuazione del piano dei provvedimenti
Art. 34 Proposte dei Cantoni
Capitolo 4: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 35 Esecuzione da parte dei CantoniArt. 36 Esecuzione da parte della Confederazione
Art. 37 Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, degli impianti a combustione e degli strumenti di lavoro
Art. 38 Combustibili e carburanti
Art. 39 Rilevamenti sull’inquinamento atmosferico
Art. 39a Geoinformazione
Sezione 2: Modifica e abrogazione del diritto vigente
Art. 40Art. 41 Abrogazione del diritto vigente
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 43Disposizioni finali della modifica del 20 novembre 19917
Disposizioni finali della modifica del 15 dicembre 19978
Disposizioni finali della modifica del 25 agosto 19999
Disposizioni finali della modifica del 30 aprile 200310
1 Gli impianti per i quali è necessario un permesso di costruzione o un’approvazione dei piani, e per i quali non è stata ancora presa una decisione giuridicamente vincolante al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono adempiere le condizioni del nuovo diritto.
2 In deroga all’articolo 10, l’autorità accorda un termine per il risanamento da cinque a dieci anni per gli impianti da risanare dopo il 1° luglio 2003, ma che soddisfano già i limiti preventivi delle emissioni ai sensi delle disposizioni vigenti dell’ordinanza, Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 200411
1 Per gli impianti che in virtù della modifica del 23 giugno 2004 devono essere risanati, ma che adempiono già alle limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento da sei a dieci anni. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
2 Gli impianti ai sensi dell’articolo 20 che hanno superato la prova di omologazione sulla base delle disposizioni anteriori della presente ordinanza12, possono ancora essere messi in commercio.
3 La benzina per motori e l’olio diesel che soddisfano le esigenze anteriori dell’allegato 5 della presente ordinanza13 possono essere messi in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell’esercito sino al 31 dicembre 2008.
Disposizioni finali della modifica del 4 luglio 200714
1 Per gli impianti che conformemente alla modifica del 4 luglio 2007 devono essere risanati, ma che adempiono già le limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l’autorità concede, in deroga all’articolo 10, un termine di risanamento da cinque a dieci anni. Per gli impianti a combustione alimentati con legna concede un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
2 Gli impianti a combustione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera h possono essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2007.
3 Gli impianti a combustione alimentati con legna possono continuare a essere messi in commercio senza prova di conformità fino al 31 dicembre 2009 purché soddisfino le esigenze di cui all’allegato 4. Tali esigenze sono considerate soddisfatte, se agli impianti in questione è stato conferito il marchio di qualità di Energia legno Svizzera per impianti a combustione alimentati con legna dopo il 31 dicembre 2003.
Disposizioni transitorie della modifica del 19 settembre 200815
1 Le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza pari o superiore a 37 kW:
- a.
- fabbricate tra il 2000 e il 2008: a partire dal 1° maggio 2010 se sono impiegate in cantieri appartenenti al gruppo di provvedimenti A della direttiva del 1° settembre 2002 dell’Ufficio federale dell’ambiente sulla Protezione dell’aria sui cantieri edili;
- b.
- fabbricate prima del 2000: a partire dal 1° maggio 2015.
2 Le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 valgono per le macchine di cantiere con una potenza compresa tra 18 e 37 kW fabbricate a partire dal 2010.
3 Per i sistemi di filtro antiparticolato che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono pubblicati nell’elenco dei filtri UFAM/SUVA, le esigenze di cui all’allegato 4 numero 32 si considerano soddisfatte.
4 L’olio da riscaldamento «extra leggero» che soddisfa le esigenze di cui all’allegato 5 può essere messo in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell’esercito sino al 31 dicembre 2011.
Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 201016
Le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 si applicano agli strumenti di lavoro a partire dal 1° gennaio 2011.
Allegato 1 Limitazione preventiva generale delle emissioni 1 Campo d’applicazione 2 Definizioni 21 Gas di scarico 22 Emissioni 23 Grandezza di riferimento per le concentrazioni d’emissione 24 Potenza termica 3 Disposizioni generali 31 Limitazione delle emissioni 32 Limitazione delle emissioni in funzione delle caratteristiche tecniche dell’impianto 4 Polvere 41 Valore limite per la polvere totale 42 Limitazione delle emissioni per le sostanze contenute nella polvere 43 Misure applicabili a operazioni di trattamento,
d’immagazzinamento, di trasbordo e di trasporto 5 Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente
sotto forma di polvere 51 Valori limite 52 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano
prevalentemente sotto forma di polvere 6 Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas
o di vapore 61 Valori limite 62 Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano
sotto forma di gas o di vapore 7 Sostanze organiche che si presentano sotto forma
di gas, vapore o particolato 71 Valori limite 72 Tabella delle sostanze organiche che si presentano
sotto forma di gas, vapore o particolato 8 Sostanze cancerogene 81 Definizione 82 Limitazione delle emissioni 83 Tabella delle sostanze cancerogene
Allegato 2 Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni
degli impianti speciali 1 Pietre e terre 11 Forni per cemento e forni per klinker di calcio 111 Combustibili e rifiuti 112 Ossidi d’azoto 113 Ossidi di zolfo 12 Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base
di argilla 121 Grandezza di riferimento 122 Composti del fluoro 123 Ossidi d’azoto 124 Sostanze organiche 125 Applicabilità della cifra 81 13 Vetrerie 131 Campo d’applicazione 132 Grandezze di riferimento 133 Ossidi d’azoto 134 Polvere 135 Ossidi di zolfo 136 Applicabilità della cifra 81 2 Chimica 21 Impianti per la produzione di acido solforico 211 Campo d’applicazione 212 Anidride solforosa
Allegato 3 Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni
degli impianti a combustione 1 Campo d’applicazione 2 Disposizioni generali 21 Combustibili 22 Controllo degli impianti a combustione 23 Misurazione e valutazione delle emissioni 3 Prescrizioni particolari per gli impianti a combustione
a più focolari 4 Impianti a combustione alimentati con olio 41 Impianti a combustione alimentati con olio
«extra leggero» 411 Valori limite d’emissione 412 Disposizioni completive sulle emissioni di ossidi d’azoto 413 Particelle d’olio non completamente combuste 414 Esigenze energetiche 42 Impianti a combustione alimentati con olio «medio»
e «pesante» 421 Valori limite d’emissione 422 Impiego degli oli da riscaldamento «medio» e «pesante» 5 Impianti a combustione alimentati con carbone o legna 51 Impianti a combustione alimentati con carbone 511 Valori limite d’emissione 512 Controlli e misurazioni 513 Impiego di carbone 52 Impianti a combustione alimentati con legna 521 Tipi di impianto e di combustibile 522 Valori limite d’emissione 523 Esigenze particolari relative agli impianti a combustione da caricare a mano 524 Misurazioni e controlli 6 Impianti a combustione alimentati con gas 61 Valori limite d’emissione 62 Disposizioni completive concernenti le emissioni di ossidi d’azoto 63 Esigenze energetiche 7 Impianti a combustione alimentati con combustibili
liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13 8 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli o misti 81 Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli 82 Impianti a combustione alimentati con combustibili misti
Allegato 4 Esigenze per gli impianti a combustione, per le macchine
di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché
per gli strumenti di lavoro 1 Campo d’applicazione 2 Esigenze per gli impianti a combustione 21 Esigenze d’igiene dell’aria 211 Impianti a combustione alimentati con olio o gas 212 Impianti a combustione alimentati con carbone o legna 22 Esigenze energetiche 23 Contrassegno 3 Esigenze d’igiene dell’aria per le macchine di cantiere
e i relativi sistemi di filtro antiparticolato 31 Esigenze per le macchine di cantiere 32 Esigenze per i sistemi di filtro antiparticolato 33 Contrassegno 4 Esigenze d’igiene dell’aria per gli strumenti di lavoro
Allegato 5 Esigenze in materia di combustibili e carburanti 1 Oli da riscaldamento e altri combustibili liquidi 11 Tenore in zolfo degli oli da riscaldamento 12 Ulteriori esigenze per gli oli da riscaldamento 13 Altri combustibili liquidi 131 Definizione 132 Esigenze 133 Applicabilità dell’allegato 2, cifra 71 2 Carbone, mattonelle di carbone e coke 3 Legna da ardere 31 Definizioni 32 Esigenze per mattonelle e pellets 4 Combustibili e carburanti gassosi 41 Definizione 42 Esigenze 5 Benzine 6 Olio diesel
Allegato 6 Altezza minima dei camini industriali 1 Campo d’applicazione 2 Procedimento per il calcolo 3 Parametro H0 31 Determinazione di H0 secondo il diagramma 1 32 Determinazione di H0 nei singoli casi 4 Altezza minima in una zona piana senza ostacoli 5 Determinazione della maggiorazione dell’altezza
nelle zone edificate e boschive 6 Altezza di costruzione del camino 7 Esigenze più severe 8 Simboli 9 Valori S
Allegato 7 Valori limite d’immissione
1 RU 1986 835
2 RS 814.01
3 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4639).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).
5 Introdotta dal n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965).
6 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).
7 RU 1991 124. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
8 RU 1998 223. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
9 RU 1999 2498. Abrogate dal n. IV 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
10 RU 2003 1345
11 RU 2004 3561
12 RU 1998 223
13 RU 1999 2498
14 RU 2007 3875
15 RU 2008 4639
16 RU 2010 2965