Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato 71

(art. 2 cpv. 5)

Valori limite d’immissione

Sostanza nociva

valore limite d’immissione

Definizione statistica

Anidride solforosa (SO2)

  30 µg/m3

Valore annuo medio (media aritmetica)

100 µg/m3

95 % dei valori medi su ½ h di un anno £ 100 µg/m3

100 µg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno

Diossido d’azoto (NO2)

  30 µg/m3

Valore medio annuo (media aritmetica)

100 µg/m3

95 % dei valori medi su ½ h di un anno £ 100 µg/m3

  80 µg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno

Monossido di carbonio (CO)

    8 mg/m3 a

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno

Ozono (O3)

100 µg/m3

98 % dei valori medi su ½ h di un mese £ 100 µg/m3

120 µg/m3

Valore medio su 1 h; può essere superato al massimo una volta all’anno

Polvere in sospensione (PM10)b

  20 µg/m3

Valore medio annuo (media aritmetica)

  50 ng/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno

Piombo (Pb) nella polvere in sospensione (PM10)

500 µg/m3

Valore medio annuo (media aritmetica)

Cadmio (Cd) nella polvere in sospensione (PM10)

    1,5 ng/m3

Valore medio annuo (media aritmetica)

Ricaduta di polvere in totale

200 mg/m2 ´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Piombo (Pb) nella ricaduta di polvere

100 µg/m2 ´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Cadmio (Cd) nella ricaduta di polvere

    2 µg/m2 ´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Zinco (Zn) nella ricaduta di polvere

400 µg/m2 ´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Tallio (Tl) nella ricaduta di polvere

    2 µg/m2 ´ giorno

Valore medio annuo (media aritmetica)

Osservazioni:

mg

=

milligrammo;

1 mg

=

0,001 g

µg

=

microgrammo;

1 µg

=

0,001 mg

ng

=

nanogrammo;

1 ng

=

0,001 µg

Il segno Ğ£ğ significa Ğinferiore o ugualeğ.

a

RU 1988 1404

b

Sostanze finemente disperse in sospensione con una velocità di caduta inferiore a 10 cm/s.

Indice

Scopo e campo d’applicazione Art. 1

Definizioni Art. 2

Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4 Art. 3

Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autorità Art. 4

Limitazione più severa delle emissioni da parte dell’autorità Art. 5

Captazione ed evacuazione delle emissioni Art. 6

Limitazione preventiva delle emissioni Art. 7

Obbligo di risanamento Art. 8

Limitazione più severa delle emissioni Art. 9

Termini di risanamento Art. 10

Agevolazioni Art. 11

Dichiarazione delle emissioni Art. 12

Controlli e misurazioni delle emissioni Art. 13

Esecuzione delle misurazioni Art. 14

Valutazione delle emissioni Art. 15

Condotte di aggiramento e disturbi d’esercizio Art. 16

Limitazione preventiva delle emissioni dei veicoli Art. 17

Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti Art. 18

Misure contro le immissioni eccessive del traffico Art. 19

Esigenze Art. 19a

Prova di conformità Art. 19b

Premesse per la messa in commercio Art. 20

Prova di conformità Art. 20a

Condizioni per la messa in commerio Art. 20b

Prova di conformità Art. 20c

Esigenze Art. 21

Dichiarazione Art. 22

Art. 23

Esigenze Art. 24

Dichiarazione Art. 25

Impianti destinati alla benzina senza piombo per motori Art. 26

Incenerimento in impianti Art. 26a

Incenerimento al di fuori degli impianti Art. 26b

Determinazione delle immissioni Art. 27

Previsione delle immissioni Art. 28

Sorveglianza di singoli impianti Art. 29

Valutazione delle immissioni Art. 30

Allestimento di un piano dei provvedimenti Art. 31

Contenuto del piano dei provvedimenti Art. 32

Attuazione del piano dei provvedimenti Art. 33

Proposte dei Cantoni Art. 34

Esecuzione da parte dei Cantoni Art. 35

Esecuzione da parte della Confederazione Art. 36

Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, degli impiantia combustione e degli strumenti di lavoro Art. 37

Combustibili e carburanti Art. 38

Rilevamenti sull’inquinamento atmosferico Art. 39

Geoinformazione Art. 39a

Art. 40

Abrogazione del diritto vigente Art. 41

Art. 42

Art. 43

Limitazione preventiva generale delle emissioni Allegato 1

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali Allegato 2

Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione Allegato 3

Esigenze per gli impianti a combustione, per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per gli strumenti di lavoro Allegato 4

Esigenze in materia di combustibili e carburanti Allegato 5

Altezza minima dei camini industriali Allegato 6

Valori limite d’immissione Allegato 7


1 Aggiornato giusta il n. II dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).


Stato 15 luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali