Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari esistenti
< Art. 8 Obbligo di risanamento
> Art. 10 Termini di risanamento

Art. 9 Limitazione più severa delle emissioni

1 Se è accertato che un impianto esistente provoca immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l’autorità decide limitazioni completive o più severe.

2 La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.

3 Le limitazioni completive o più severe delle emissioni sono ordinate mediante decisione di risanamento da attuare entro i termini previsti all’articolo 10 capoverso 2. Se necessario, l’autorità decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.

4 Se le immissioni eccessive sono provocate da più impianti, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.


Stato 15 luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali