Capitolo 2: Emissioni
Sezione 1: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi
< Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4
> Art. 5 Limitazione più severa delle emissioni da parte dell’autorità
Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autorità
1 L’autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d’emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile.
2 Sono possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio i provvedimenti limitativi delle emissioni, che:
- a.
- sono stati sperimentati con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero o
- b.
- sono stati impiegati con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicati ad altri impianti.
3 Per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia sopportabile sotto il profilo economico si fa riferimento ad un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria.
Stato 15 luglio 2010
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