Capitolo 2: Emissioni
Sezione 1: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autoritą
Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4
1 Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1.
2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:
- a.
- per gli impianti speciali secondo l’allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato;
- b.
- per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l’allegato 3;
- c.1
- per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, per gli impianti a combustione secondo l’articolo 20 e per gli strumenti di lavoro secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).
Stato 15 luglio 2010
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