Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Emissioni
Sezione 1: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autoritą

Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4

1 Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1.

2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:

a.
per gli impianti speciali secondo l’allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato;
b.
per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l’allegato 3;
c.1
per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, per gli impianti a combustione secondo l’articolo 20 e per gli strumenti di lavoro secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).


Stato 15 luglio 2010
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