Sezione 8: Modalità per bruciare i rifiuti
< Art. 26a Incenerimento in impianti
> Art. 27 Determinazione delle immissioni
Art. 26b1 Incenerimento al di fuori degli impianti
1 I rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre poco fumo.
2 L’autorità può autorizzare nel singolo caso l’incenerimento di rifiuti naturali non sufficientemente secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se vi è un interesse preponderante e se non vengono prodotte immissioni eccessive.
3 In determinate regioni o determinati periodi l’autorità può limitare o vietare l’incenerimento di rifiuti provenienti da boschi, campi, giardini e orti al di fuori degli impianti se sono prevedibili immissioni eccessive.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).
Stato 15 luglio 2010
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