Sezione 5: Messa in commercio degli impianti a combustione
Sezione 5a: Messa in commercio di strumenti di lavoro
< Art. 20b Condizioni per la messa in commercio
> Art. 21 Esigenze
Art. 20c Prova di conformità
1 La prova di conformità comprende:
- a.
- l’omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori da parte di uno Stato membro dell’Unione europea o il documento di cui all’allegato VII della direttiva 97/68/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili e apparecchi; e
- b.
- la marcatura del motore conformemente all’allegato I punto 3 della direttiva 97/68/CE.
2 La prova di conformità può essere fornita anche con un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo l’articolo 18 LOTC2, che attesti che il tipo di strumento di lavoro soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 (certificato di conformità). Il motore deve essere contrassegnato con il marchio o la denominazione commerciale del costruttore e il nome dell’organismo di valutazione della conformità.
1 GU L 059 del 27.02.1998, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/26/UE, GU L 86 del 01.04.2010, pag. 29.
2 RS 946.51
Stato 15 luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali