Sezione 5: Messa in commercio degli impianti a combustione
< Art. 19b Prova di conformità
> Art. 20a Prova di conformità
Art. 201 Premesse per la messa in commercio
1 I seguenti impianti a combustione possono essere messi in commercio soltanto se ne è provata la conformità con le esigenze ai sensi dell’allegato 4 (art. 20a):
- a.
- i bruciatori ad aria soffiata, alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero» o con gas, con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW;
- b.
- le caldaie per i bruciatori ad aria soffiata ai sensi della lettera a, nella misura in cui come vettore termico viene impiegata acqua e la temperatura massima di quest’ultima è limitata a 110 °C;
- c.
- le caldaie ai sensi della lettera b con bruciatore ad aria soffiata in combinazione fissa (monoblocco) (Unit);
- d.
- le caldaie e i generatori di calore a circolazione con bruciatore atmosferico a gas con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW, nella misura in cui come vettore termico viene impiegata acqua e la temperatura massima di quest’ultima è limitata a 110 °C;
- e.
- le caldaie e i generatori di calore a circolazione ai sensi della lettera d con bruciatore a vaporizzazione d’olio alimentato con olio da riscaldamento «extra leggero»;
- f.
- gli scaldacqua a gas ad accumulazione (boiler), con una capienza superiore a 30 litri d’acqua e con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW;
- g.
- gli scaldacqua ad azione istantanea a gas, con una potenza termica da 35 a 350 kW;
- h.2
- gli impianti a combustione alimentati con combustibili secondo l’allegato 5 cifre 2 e 3 con una potenza termica fino a 350 kW, segnatamente caldaie, stufe, termocucine, stufe ad accumulazione, camini (inserti per camini) e camini aperti (caminetti); non sono soggetti alla prova di conformità gli impianti individuali fabbricati artigianalmente:
- 1.
- costruiti secondo un metodo di calcolo riconosciuto, in particolare secondo il programma per la progettazione di stufe in maiolica dell’Associazione svizzera degli impresari fumisti e piastrellisti3, o
- 2.
- con un sistema di separazione di polveri che riduca di almeno il 60 per cento le concentrazioni di particelle solide nei gas di scarico emessi nell’ambito dell’esercizio normale.
3 I Cantoni possono autorizzare, per un periodo massimo di due anni, la prova pratica, in numero limitato, di impianti privi di dichiarazione di conformità. Gli impianti, che allo scadere di detto termine sono ancora privi di una dichiarazione di conformità devono essere messi fuori servizio.
1 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 23 giu. 2004 alla fine del presente testo.
2 Introdotta dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.
3 Il programma è ottenibile presso l’Associazione svizzera degli impresari fumisti e piastrellisti ASIFP, Solothurnerstrasse 236, 4603 Olten.
4 Abrogato dal n. I dell'O del 18 giu. 2010, con effetto dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965).