Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
> Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4

Art. 2 Definizioni

1 Sono considerati impianti stazionari:

a.
le opere edili e gli altri dispositivi fissi;
b.
le modifiche del terreno;
c.
gli apparecchi e le macchine;
d.
gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell’ambiente come aria di scarico.

2 Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni.

3 Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell’ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati.

4 Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora:

a.
a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni o
b.
le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto.

5 Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d’immissione ai sensi dell’allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d’immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando:

a.
mettono in pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi;
b.
sulla base di un’inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione;
c.
danneggiano le costruzioni;
d.
pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque.

6  Per messa in commercio s’intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l’utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente.1


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).


Stato 15 luglio 2010
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