Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
> Art. 3 Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4
Art. 2 Definizioni
1 Sono considerati impianti stazionari:
- a.
- le opere edili e gli altri dispositivi fissi;
- b.
- le modifiche del terreno;
- c.
- gli apparecchi e le macchine;
- d.
- gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell’ambiente come aria di scarico.
2 Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni.
3 Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell’ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati.
4 Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora:
- a.
- a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni o
- b.
- le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto.
5 Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d’immissione ai sensi dell’allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d’immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando:
- a.
- mettono in pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi;
- b.
- sulla base di un’inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione;
- c.
- danneggiano le costruzioni;
- d.
- pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque.
6 Per messa in commercio s’intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l’utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).