Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 4a: Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato
< Art. 19a Esigenze
> Art. 20 Premesse per la messa in commercio

Art. 19b Prova di conformitą

1 La prova di conformitą comprende:

a.
un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformitą ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio secondo cui il tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 (certificato di conformitą);
b.
una dichiarazione del fabbricante o dell’importatore secondo la quale le macchine di cantiere o i sistemi di filtro antiparticolato da mettere in commercio corrispondono ai tipi esaminati (dichiarazione di conformitą), contenente i seguenti dati:
1.
nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore,
2.
designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di riduzione del particolato,
3.
anno di fabbricazione e numeri di serie della macchina di cantiere, del motore e del sistema di filtro antiparticolato,
4.
nome e indirizzo dell’organismo di valutazione della conformitą e numero del certificato di conformitą,
5.
nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformitą per il fabbricante o per l’importatore,
6.
la posizione esatta del contrassegno apportato sulla macchina di cantiere; e
c.
il contrassegno secondo l’allegato 4 numero 33.

2 Gli organismi di valutazione della conformitą fanno pervenire all’UFAM i certificati di conformitą con i relativi rapporti di prova. L’UFAM pubblica una lista dei tipi di sistemi di filtro antiparticolato conformi.

3 Il fabbricante o l’importatore deve conservare la dichiarazione di conformitą per 10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del sistema di filtro antiparticolato.


1 RS 946.51


Stato 15 luglio 2010
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