Sezione 4a: Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato
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Art. 19b Prova di conformitą
1 La prova di conformitą comprende:
- a.
- un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformitą ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio secondo cui il tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 (certificato di conformitą);
- b.
- una dichiarazione del fabbricante o dell’importatore secondo la quale le macchine di cantiere o i sistemi di filtro antiparticolato da mettere in commercio corrispondono ai tipi esaminati (dichiarazione di conformitą), contenente i seguenti dati:
- 1.
- nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore,
- 2.
- designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di riduzione del particolato,
- 3.
- anno di fabbricazione e numeri di serie della macchina di cantiere, del motore e del sistema di filtro antiparticolato,
- 4.
- nome e indirizzo dell’organismo di valutazione della conformitą e numero del certificato di conformitą,
- 5.
- nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformitą per il fabbricante o per l’importatore,
- 6.
- la posizione esatta del contrassegno apportato sulla macchina di cantiere; e
- c.
- il contrassegno secondo l’allegato 4 numero 33.
2 Gli organismi di valutazione della conformitą fanno pervenire all’UFAM i certificati di conformitą con i relativi rapporti di prova. L’UFAM pubblica una lista dei tipi di sistemi di filtro antiparticolato conformi.
3 Il fabbricante o l’importatore deve conservare la dichiarazione di conformitą per 10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del sistema di filtro antiparticolato.
Stato 15 luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali