Sezione 2: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari esistenti
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Art. 101 Termini di risanamento
1 Il termine normale di risanamento è di 5 anni.
2 Termini più brevi, ma di almeno 30 giorni, sono fissati, se:
- a.
- il risanamento può essere eseguito senza importanti investimenti;
- b.
- le emissioni superano il triplo del valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni, o
- c.
- le immissioni provocate dall’impianto sono eccessive.
3 Termini più lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati se:
- a.
- le emissioni sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di calore sensibile non sono rispettate e
- b.
- sono esclusi i casi secondo il capoverso 2 lettere a e c.
4 Resta salva la decisione di termini di risanamento più brevi secondo l’articolo 32.
1 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 20 nov. 1991 (RU 1992 124) e del 15 dic. 1997 (RU 1998 223) alla fine del presente testo.
Stato 15 luglio 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali