Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
> Art. 2 Definizioni

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti.

2 Essa regola:

a.
la limitazione preventiva delle emissioni provenienti da impianti secondo l’articolo 7 della legge che inquinano l’aria;
abis 1 le modalità per bruciare i rifiuti all’aperto;
b.
le esigenze in materia di carburanti e di combustibili;
c.
il carico inquinante massimo ammissibile per l’aria (valori limite d’immissione);
d.
la procedura nel caso in cui le immissioni siano eccessive.

1 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).


Stato 15 luglio 2010
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