Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

814.01

Legge federale
sulla protezione dell’ambiente

(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)

del 7 ottobre 1983 (Stato 1° agosto 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 19794,

decreta:

Titolo primo: Principi e disposizioni generali

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Scopo

Art. 2 Principio di causalità

Art. 3 Riserva di altre leggi

Art. 4 Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali

Art. 5 Deroghe per la difesa nazionale

Art. 6 Informazione e consulenza

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 7 Definizioni

Art. 8 Valutazione degli effetti

Art. 9

Art. 10 Protezione dalle catastrofi

Capitolo 3:5 Esame dell’impatto sull’ambiente

Art. 10a Esame dell’impatto sull’ambiente

Art. 10b Rapporto sull’impatto ambientale

Art. 10c Valutazione del rapporto

Art. 10d Pubblicità del rapporto

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante

Capitolo 1: Inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni e radiazioni

Capitolo 2: Sostanze pericolose per l’ambiente

Art. 26 Controllo autonomo

Art. 27 Informazione dell’acquirente

Art. 28 Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche

Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale

Capitolo 3:6 Utilizzazione di organismi

Art. 29a Principi

Art. 29b Attività in sistemi chiusi

Art. 29c Immissione nell’ambiente a titolo sperimentale

Art. 29d Messa in commercio

Art. 29dbis Procedura d’opposizione

Art. 29e Informazione degli acquirenti

Art. 29f Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale

Art. 29g Commissioni consultive

Art. 29h Accesso ai documenti

Capitolo 5:9 Deterioramento del suolo

Art. 33 Misure contro il deterioramento del suolo

Art. 34 Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati

Art. 35 Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati

Capitolo 6:10 Tasse d’incentivazione

Art. 35a Composti organici volatili

Art. 35b Tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento «extra leggero»

Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura

Capitolo 1: Esecuzione

Sezione 2a:11 Collaborazione con l’economia

Art. 41a

Capitolo 2: Promovimento

Art. 49 Formazione e ricerca

Art. 50 Sussidi per misure di protezione dell’ambiente lungo le strade

Art. 51 Installazioni di controllo e di sorveglianza

Art. 52 Impianti per rifiuti

Art. 53 Cooperazione internazionale per la protezione dell’ambiente

Capitolo 3: Procedura

Sezione 1: Rimedi giuridici12

Art. 54

Sezione 2: Ricorso delle associazioni contro decisioni relative ad impianti13

Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrere

Art. 55a Comunicazione della decisione

Art. 55b Perdita della legittimazione a ricorrere

Art. 55c Accordi fra richiedenti e organizzazioni

Art. 55d Inizio anticipato dei lavori

Art. 55e Spese procedurali

Sezione 3:14 Ricorso delle associazioni contro autorizzazioni concernenti organismi

Art. 55f

Sezione 4: Ricorso delle autorità e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure di sicurezza e delle rimozioni15

Art. 56 Ricorso delle autorità

Art. 57 Ricorso dei Comuni

Art. 58 Espropriazione

Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione

Titolo quarto:16 Responsabilità civile

Art. 59a In generale

Art. 59abis Utilizzazione di organismi patogeni

Art. 59b Garanzia

Art. 59c Prescrizione

Art. 59d Prescrizione del diritto di regresso

Titolo quinto:17 Disposizioni penali18

Art. 60 Delitti

Art. 61 Contravvenzioni

Art. 61a Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d’incentivazione

Art. 62 Applicazione del diritto penale amministrativo

Titolo sesto:19 Disposizioni finali

Art. 63

Art. 64 Adattamento di ordinanze federali

Art. 65 Diritto cantonale sulla protezione dell’ambiente

Art. 66 Modificazione di leggi federali

Art. 67 Referendum e entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198520


 RU 1984 1122


1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
2 RS 101
3 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
4 FF 1979 III 713
5 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
6 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
7 Originario Cap. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677; FF 2003 4341 4376).
9 Originario Cap. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
10 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
11 Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
12 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
13 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
14 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
15 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
16 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
17 Originario Tit. 4
18 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 – 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
19 Originario Tit. 5
20 DCF del 12 set. 1984.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali