814.01
Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb1)
del 7 ottobre 1983 (Stato 1° agosto 2010)
Titolo primo: Principi e disposizioni generali
Capitolo 1: Principi
Art. 1 ScopoArt. 2 Principio di causalità
Art. 3 Riserva di altre leggi
Art. 4 Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali
Art. 5 Deroghe per la difesa nazionale
Art. 6 Informazione e consulenza
Capitolo 2: Disposizioni generali
Art. 7 DefinizioniArt. 8 Valutazione degli effetti
Art. 9
Art. 10 Protezione dalle catastrofi
Capitolo 3:5 Esame dell’impatto sull’ambiente
Art. 10a Esame dell’impatto sull’ambienteArt. 10b Rapporto sull’impatto ambientale
Art. 10c Valutazione del rapporto
Art. 10d Pubblicità del rapporto
Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 1: Inquinamenti atmosferici, rumore, vibrazioni e radiazioni
Sezione 2: Immissioni
Art. 13 Valori limite delle immissioniArt. 14 Valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici
Art. 15 Valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni
Sezione 3: Risanamenti
Art. 16 Obbligo di risanamentoArt. 17 Facilitazioni nel singolo caso
Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento
Sezione 4: Prescrizioni complementari per la protezione contro il rumore e le vibrazioni
Art. 19 Valori d’allarmeArt. 20 Isolazione acustica negli edifici esistenti
Art. 21 Protezione acustica nei nuovi edifici
Art. 22 Permessi di costruzione in zone esposte al rumore
Art. 23 Valori di pianificazione
Art. 24 Requisiti per le zone edificabili
Art. 25 Costruzione di impianti fissi
Capitolo 2: Sostanze pericolose per l’ambiente
Art. 26 Controllo autonomoArt. 27 Informazione dell’acquirente
Art. 28 Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche
Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale
Capitolo 3:6 Utilizzazione di organismi
Art. 29a PrincipiArt. 29b Attività in sistemi chiusi
Art. 29c Immissione nell’ambiente a titolo sperimentale
Art. 29d Messa in commercio
Art. 29dbis Procedura d’opposizione
Art. 29e Informazione degli acquirenti
Art. 29f Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale
Art. 29g Commissioni consultive
Art. 29h Accesso ai documenti
Capitolo 4:7 Rifiuti Sezione 1: Prevenzione e smaltimento dei rifiuti
Art. 30 PrincipiArt. 30a Prevenzione
Art. 30b Raccolta
Art. 30c Trattamento
Art. 30d Riciclaggio
Art. 30e Deposito definitivo
Art. 30f Traffico di rifiuti speciali
Art. 30g Traffico di altri rifiuti
Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti
Sezione 2: Pianificazione della gestione dei rifiuti e obbligo di smaltirli
Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiutiArt. 31a Collaborazione
Art. 31b Smaltimento dei rifiuti urbani
Art. 31c Smaltimento degli altri rifiuti
Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento
Art. 32 PrincipioArt. 32a Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani
Art. 32abis Tassa di smaltimento anticipata
Art. 32b Garanzie finanziarie relative alle discariche
Art. 32bbis Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati
Sezione 4:8 Risanamento di siti inquinati
Art. 32c Obbligo di risanamentoArt. 32d Assunzione delle spese
Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti
Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Capitolo 1: Esecuzione
Sezione 1: Esecuzione da parte dei Cantoni
Art. 36 Competenze esecutive dei CantoniArt. 37 Prescrizioni esecutive cantonali
Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione
Art. 38 Vigilanza e coordinamentoArt. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali
Art. 40 Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie
Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione
Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali
Art. 42 Servizi della protezione dell’ambienteArt. 43 Delega di compiti d’esecuzione
Art. 43a Emblema ecologico e gestione ambientale
Art. 44 Rilevazioni sul carico inquinante
Art. 44a Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici
Art. 45 Controlli periodici
Art. 46 Obbligo d’informare
Art. 47 Informazione e obbligo del segreto
Art. 48 Tasse
Capitolo 2: Promovimento
Art. 49 Formazione e ricercaArt. 50 Sussidi per misure di protezione dell’ambiente lungo le strade
Art. 51 Installazioni di controllo e di sorveglianza
Art. 52 Impianti per rifiuti
Art. 53 Cooperazione internazionale per la protezione dell’ambiente
Sezione 2: Ricorso delle associazioni contro decisioni relative ad impianti13
Art. 55 Organizzazioni legittimate a ricorrereArt. 55a Comunicazione della decisione
Art. 55b Perdita della legittimazione a ricorrere
Art. 55c Accordi fra richiedenti e organizzazioni
Art. 55d Inizio anticipato dei lavori
Art. 55e Spese procedurali
Sezione 4: Ricorso delle autorità e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure di sicurezza e delle rimozioni15
Art. 56 Ricorso delle autoritàArt. 57 Ricorso dei Comuni
Art. 58 Espropriazione
Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione
Titolo quarto:16 Responsabilità civile
Art. 59a In generaleArt. 59abis Utilizzazione di organismi patogeni
Art. 59b Garanzia
Art. 59c Prescrizione
Art. 59d Prescrizione del diritto di regresso
Titolo quinto:17 Disposizioni penali18
Art. 60 DelittiArt. 61 Contravvenzioni
Art. 61a Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d’incentivazione
Art. 62 Applicazione del diritto penale amministrativo
Titolo sesto:19 Disposizioni finali
Art. 63Art. 64 Adattamento di ordinanze federali
Art. 65 Diritto cantonale sulla protezione dell’ambiente
Art. 66 Modificazione di leggi federali
Art. 67 Referendum e entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198520
1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. e dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
2 RS 101
3 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
4 FF 1979 III 713
5 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
6 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
7 Originario Cap. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677; FF 2003 4341 4376).
9 Originario Cap. 4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
10 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
11 Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
12 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
13 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
14 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
15 Introdotta dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817).
16 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
17 Originario Tit. 4
18 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 – 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
19 Originario Tit. 5
20 DCF del 12 set. 1984.