Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Principi e disposizioni generali
Capitolo 2: Disposizioni generali
< Art. 7 Definizioni
> Art. 9

Art. 8 Valutazione degli effetti

Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali