Titolo primo: Principi e disposizioni generali
Capitolo 2: Disposizioni generali
< Art. 7 Definizioni
> Art. 9
Art. 8 Valutazione degli effetti
Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali