Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quinto: Disposizioni penali
< Art. 60 Delitti
> Art. 61a Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d’incentivazione

Art. 61 Contravvenzioni

1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:1

a.
viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1);
b.
non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32c cpv. 1);
c.
non prende le misure di protezione acustica prescritte dall’autorità (art. 19–25);
d.
fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27);
e.
utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 28);
f.
incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30c cpv. 2);
g.
deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30e cpv. 1);
h.
viola l’obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 30f cpv. 4, 30g cpv. 2, 32b cpv. 2 e 3);
i.
viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1–4);
k.
viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30g cpv. 1);
l.
non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1);
m.
viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l’utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3);
n.
viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie2 (art. 40);
o.
rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all’autorità competente (art. 46);3
p.
viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).4

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.


1 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
2 In precedenza: omologazione e contrassegni.
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
4 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali