Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Principi e disposizioni generali
Capitolo 1: Principi
< Art. 5 Deroghe per la difesa nazionale
> Art. 7 Definizioni

Art. 6 Informazione e consulenza

1 Le autoritą informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante.1

2 I servizi della protezione dell’ambiente (art. 42) prestano consulenza alle autoritą e ai privati.2

3 Raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali