Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Responsabilitā civile
< Art. 59c Prescrizione
> Art. 60 Delitti

Art. 59d1 Prescrizione del diritto di regresso

Il diritto di regresso si prescrive secondo l’articolo 59c. Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione č stata fornita integralmente ed č nota l’identitā del corresponsabile.


1 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).


Stato 1° agosto 2010
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