Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo quarto: Responsabilità civile
< Art. 59abis Utilizzazione di organismi patogeni
> Art. 59c Prescrizione

Art. 59b Garanzia

Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può:

a.1
prescrivere che i titolari di determinati impianti o aziende e le persone soggette all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizzano organismi forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile;
b.
fissare l’entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l’autorità a decidere di caso in caso;
c.
obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all’autorità esecutiva l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia;
d.
prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica;
e.
prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell’indennizzo.

1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).


Stato 1° agosto 2010
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