Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Sezione 4: Ricorso delle autoritā e dei Comuni, espropriazione, costi delle misure di sicurezza e delle rimozioni
< Art. 58 Espropriazione
> Art. 59a In generale
Art. 591 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione
I costi delle misure che le autoritā prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l’accertamento e l’eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne č la causa.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Stato 1° agosto 2010
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