Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Sezione 3: Ricorso delle associazioni contro autorizzazioni concernenti organismi
< Art. 55e Spese procedurali
> Art. 56 Ricorso delle autoritą

Art. 55f

1 Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell’ambiente, se:

a.
sono attive a livello nazionale;
b.
sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.

2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

3 Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali