Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Sezione 2: Ricorso delle associazioni contro decisioni relative ad impianti
< Art. 54
> Art. 55a Comunicazione della decisione
Art. 551 Organizzazioni legittimate a ricorrere
1 Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autoritā cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali č necessario un esame dell’impatto sull’ambiente secondo l’articolo 10a, se:
- a.
- sono attive a livello nazionale;
- b.
- perseguono scopi meramente ideali; eventuali attivitā economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
2 Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto.
3 Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
4 La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione.
5 Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attivitā.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701; FF 2006 4777 4817) e dal 1° lug. 2010 per le attivitā economiche di cui al cpv. 1 lett. b (n. III cpv. 3 di detta mod.).