Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Capitolo 2: Promovimento
< Art. 48 Tasse
> Art. 50 Sussidi per misure di protezione dell’ambiente lungo le strade

Art. 49 Formazione e ricerca

1 La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.1

Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell’impatto tecnologico.2

3 Essa può promuovere lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell’interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.3


1 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).
2 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali