Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Capitolo 1: Esecuzione
Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali
< Art. 44 Rilevazioni sul carico inquinante
> Art. 45 Controlli periodici

Art. 44a1 Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici

1 Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l’autoritą competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti).

2 I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autoritą alle quali i Cantoni affidano compiti d’esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali.

3 Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale.


1 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).


Stato 1° agosto 2010
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