Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Capitolo 1: Esecuzione
Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali
< Art. 43a Emblema ecologico e gestione ambientale
> Art. 44a Piani di provvedimenti in caso di inquinamenti atmosferici
Art. 44 Rilevazioni sul carico inquinante
1 La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico inquinante ed esaminano l’esito delle misure prese in virtł della presente legge.
2 Il Consiglio federale coordina le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali.
3 Determina quali dati, rilevati sulle sostanze e sugli organismi in base alla legislazione sull’ingegneria genetica, sulle derrate alimentari, sui medicamenti e i dispositivi medici, sui prodotti chimici, sull’agricoltura, sulle epidemie e sulle epizoozie, devono essere messi a disposizione dell’Ufficio federale.1
1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali