Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Capitolo 1: Esecuzione
Sezione 3: Disposizioni esecutive speciali
< Art. 42 Servizi della protezione dell’ambiente
> Art. 43a Emblema ecologico e gestione ambientale

Art. 43 Delega di compiti d’esecuzione1

Le autoritą esecutive possono delegare compiti d’esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).


Stato 1° agosto 2010
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