Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Capitolo 1: Esecuzione
Sezione 2a: Collaborazione con l’economia
< Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione
> Art. 42 Servizi della protezione dell’ambiente

Art. 41a

1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l’esecuzione della presente legge.

2 Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.

3 Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d’esecuzione.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali