Titolo terzo: Esecuzione, promovimento e procedura
Capitolo 1: Esecuzione
Sezione 2: Esecuzione da parte della Confederazione
< Art. 38 Vigilanza e coordinamento
> Art. 40 Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie
Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
1bis Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e:
- a.
- autorizzare l’ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme;
- b.
- prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali;1
2 Esso può stipulare accordi internazionali su:
- a.
- le prescrizioni tecniche;
- abis.2
- sostanze pericolose per l’ambiente (art. 26–29);
- b.3
- la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti;
- c.
- la collaborazione nelle zone confinarie mediante l’istituzione di commissioni bilaterali consultive;
- d.
- la raccolta di dati e le indagini;
- e.
- la ricerca e la formazione.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590).
2 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
4 Abrogato dall’art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453).