Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 5: Deterioramento del suolo
< Art. 34 Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati
> Art. 35a Composti organici volatili

Art. 35 Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati

1 Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento.

2 I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine.

3 I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, determinate utilizzazioni non sono più possibili senza mettere in pericolo l’uomo, la fauna o la flora.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali