Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Sezione 4: Risanamento di siti inquinati
< Art. 32d Assunzione delle spese
> Art. 33 Misure contro il deterioramento del suolo

Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti

1 Il Consiglio federale può prescrivere che:

a.
il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;
b.
colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d’esportazione.

2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili e dei diversi tipi di discarica. L’aliquota massima corrisponde al 20 per cento del costo medio di deposito in discarica.

3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

a.
l’allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull’iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007;
b.
l’esame1, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, se:
1.
il responsabile non è identificabile oppure è insolvente,
2.
il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani;
c.2
l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se:
1.
nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012,
2.
nel caso di altri siti, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020;
d.
l’esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5).

4 Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

a.
forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a;
b.
forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c, nel caso di impianti di tiro a 300 m;
c.
al 40 per cento dei costi computabili per gli altri siti.3

5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.

6 Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.


1 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 7931 7941).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 7931 7941).


Stato 1° agosto 2010
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