Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Sezione 4: Risanamento di siti inquinati
< Art. 32d Assunzione delle spese
> Art. 33 Misure contro il deterioramento del suolo
Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti
1 Il Consiglio federale può prescrivere che:
- a.
- il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;
- b.
- colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d’esportazione.
2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili e dei diversi tipi di discarica. L’aliquota massima corrisponde al 20 per cento del costo medio di deposito in discarica.
3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:
- a.
- l’allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull’iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007;
- b.
- l’esame1, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, se:
- 1.
- il responsabile non è identificabile oppure è insolvente,
- 2.
- il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani;
- c.2
- l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se:
- 1.
- nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012,
- 2.
- nel caso di altri siti, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020;
- d.
- l’esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5).
4 Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:
- a.
- forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a;
- b.
- forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c, nel caso di impianti di tiro a 300 m;
- c.
- al 40 per cento dei costi computabili per gli altri siti.3
5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.
6 Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.
1 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 7931 7941).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009 (Indennità per il risanamento di impianti di tiro), in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4739; FF 2008 7931 7941).