Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento
< Art. 32b Garanzie finanziarie relative alle discariche
> Art. 32c Obbligo di risanamento
Art. 32bbis 1 Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati
1 Qualora rimuova da un sito inquinato materiale che non dev’essere smaltito in seguito a risanamento secondo l’articolo 32c, il detentore del fondo può pretendere da coloro che hanno causato l’inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale se:
- a.
- coloro che hanno causato l’inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;
- b.
- lo sgombero del materiale è necessario per procedere all’edificazione o alla modifica di costruzioni; e
- c.
- il detentore ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.
2 Il relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.
3 Le pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 2677; FF 2003 4341 4376).
Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali