Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento
< Art. 32a Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani
> Art. 32b Garanzie finanziarie relative alle discariche

Art. 32abis 1 Tassa di smaltimento anticipata

1 Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti e gli importatori che mettono in commercio prodotti che, dopo l’uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare una tassa anticipata di smaltimento a un’organizzazione privata a tale scopo incaricata e sorvegliata dalla Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.

2 Il Consiglio federale, tenuto conto delle spese di smaltimento, fissa l’importo massimo e minimo della tassa. Entro questi limiti, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni2 stabilisce l’ammontare della tassa.

3 Il Consiglio federale regola le modalità di riscossione e di impiego della tassa. Può prescrivere in particolare che chi mette in commercio i prodotti informi con mezzi adeguati il consumatore circa l’ammontare della tassa.


1 Originario art. 32a.
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali