Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento
< Art. 32abis Tassa di smaltimento anticipata
> Art. 32bbis Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati
Art. 32b Garanzie finanziarie relative alle discariche
1 Chi gestisce o intende gestire una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.
2 Il titolare della discarica che si fa garante deve notificare ogni anno all’autorità l’ammontare della garanzia.
3 Il terzo che si porta garante deve notificare all’autorità l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia. Il Consiglio federale può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.
4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla garanzia. Può in particolare:
- a.
- fissarne l’entità e la durata o lasciare che sia l’autorità a decidere di caso in caso;
- b.
- prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell’indennizzo.
Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali