Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento
< Art. 31c Smaltimento degli altri rifiuti
> Art. 32a Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani

Art. 32 Principio

1 Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l’onere delle spese.

2 Se il detentore non č identificabile o se non č in grado, per insolvenza, di soddisfare all’obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali