Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Sezione 2: Pianificazione della gestione dei rifiuti e obbligo di smaltirli
< Art. 31b Smaltimento dei rifiuti urbani
> Art. 32 Principio

Art. 31c Smaltimento degli altri rifiuti

1 Il detentore deve smaltire gli altri rifiuti. Può incaricare terzi dello smaltimento.

2 Se necessario i Cantoni facilitano lo smaltimento di questi rifiuti con provvedimenti adeguati. In particolare possono definire comprensori di raccolta.

3 Se lo smaltimento di questi rifiuti richiede in tutta la Svizzera solo pochi comprensori di raccolta, il Consiglio federale può definire questi comprensori.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali