Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Sezione 2: Pianificazione della gestione dei rifiuti e obbligo di smaltirli
< Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti
> Art. 31a Collaborazione

Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti

1 I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l’ubicazione di tali impianti.

2 Essi comunicano i loro piani alla Confederazione.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali