Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Capitolo 4: Rifiuti Sezione 1: Prevenzione e smaltimento dei rifiuti
< Art. 30g Traffico di altri rifiuti
> Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti

Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (impianti per i rifiuti).

2 L’autorità può limitare nel tempo l’esercizio di impianti per i rifiuti.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali