Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
Capitolo 4: Rifiuti Sezione 1: Prevenzione e smaltimento dei rifiuti
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> Art. 30a Prevenzione

Art. 30 Principi

1 La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile.

2 Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati.

3 I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali