Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Principi e disposizioni generali
Capitolo 1: Principi
< Art. 2 Principio di causalitą
> Art. 4 Prescrizioni esecutive fondate su altre leggi federali

Art. 3 Riserva di altre leggi

1 Sono riservate le prescrizioni pił severe di altre leggi federali.

2 Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull’energia nucleare e a quella sulla radioprotezione.1


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).


Stato 1° agosto 2010
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