Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
< Art. 29g Commissioni consultive
> Art. 30 Principi
Art. 29h Accesso ai documenti
Su domanda, ognuno ha diritto di accedere presso l’autoritą esecutiva alle informazioni rilevate nell’ambito dell’esecuzione della presente legge, di altre leggi federali o di accordi internazionali in merito all’utilizzazione di organismi patogeni o per i quali vigono prescrizioni speciali secondo l’articolo 29f. Tale diritto non sussiste se vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali