Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
< Art. 29f Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale
> Art. 29h Accesso ai documenti
Art. 29g Commissioni consultive
La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica e la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (art. 22 e 23 della L del 21 mar. 20031 sull’ingegneria genetica) prestano consulenza al Consiglio federale per l’elaborazione delle prescrizioni e per l’esecuzione delle disposizioni sugli organismi.
Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali