Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 3: Utilizzazione di organismi
< Art. 29d Messa in commercio
> Art. 29e Informazione degli acquirenti
Art. 29dbis1 Procedura d’opposizione
1 Le domande di autorizzazione conformemente agli articoli 29c capoverso 1, 29d capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall’autorità che rilascia l’autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.
2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l’autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
1 Introdotto dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721).
2 RS 172.021
Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali