Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo secondo: Limitazione del carico inquinante
Capitolo 2: Sostanze pericolose per l’ambiente
< Art. 28 Utilizzazione conforme alle esigenze ecologiche
> Art. 29a Principi

Art. 29 Prescrizioni del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d’impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l’ambiente o, indirettamente, per l’uomo.

2 Tali prescrizioni riguardano segnatamente:

a.
le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l’ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti;
b.
le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell’ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti.

Stato 1° agosto 2010
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