Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Esame dell’impatto sull’ambiente
< Art. 10c Valutazione del rapporto
> Art. 11 Principio

Art. 10d Pubblicità del rapporto

1 Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell’esame dell’impatto sull’ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l’osservanza del segreto.

2 Il segreto d’affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.


Stato 1° agosto 2010
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali