Titolo primo: Principi e disposizioni generali
Capitolo 2: Disposizioni generali
< Art. 9
> Art. 10a Esame dell’impatto sull’ambiente
Art. 10 Protezione dalle catastrofi
1 Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all’uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l’ambiente.1 Occorre, in particolare, scegliere un’ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicurezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell’esercizio e l’organizzazione d’allarme.
2 I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d’annuncio.
3 Il titolare dell’impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d’annuncio.2
4 Il Consiglio federale può, in via d’ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l’ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).