Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo primo: Principi e disposizioni generali
Capitolo 1: Principi
> Art. 2 Principio di causalità

Art. 1 Scopo

1 Scopo della presente legge è di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.1

2 A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.


1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).


Stato 1° agosto 2010
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