813.11
Ordinanza
sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a–30d, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio,
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Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazioneArt. 2 Definizioni
Art. 3 Proprietà pericolose
Art. 4 Proprietà fisico-chimiche pericolose
Art. 5 Proprietà pericolose per la salute
Art. 6 Proprietà che costituiscono un rischio per l’ambiente
Art. 6a Persistenza, bioaccumulo e tossicità
Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 2: Classificazione delle sostanze
Art. 8 Classificazione da parte del fabbricanteArt. 9 Classificazione ufficiale
Sezione 3: Classificazione dei preparati
Art. 10 PrincipioArt. 11 Classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche pericolose
Art. 12 Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute
Art. 13 Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per l’ambiente
Art. 14 Limiti di concentrazione per prendere in considerazione le sostanze
Art. 15 Riclassificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute o per l’ambiente
Capitolo 2: Notifica di nuove sostanze e comunicazione di nuove sostanze non assoggettate all’obbligo di notifica
Sezione 1: Notifica di nuove sostanze
Art. 16 Obbligo di notificaArt. 16a Quantità determinante di sostanza
Art. 17 Eccezioni all’obbligo di notifica
Art. 18 Forma e contenuto della notifica
Art. 18a Relazione sulla sicurezza chimica
Art. 18b Sostanze notificate nell’UE prima del 1° giugno 2008
Art. 19
Sezione 2: Impiego di dati di precedenti notificanti e durata di protezione dei dati
Art. 20 Impiego di dati di precedenti notificantiArt. 21 Durata di protezione dei dati
Art. 22 Domanda cautelativa intesa a evitare esperimenti su vertebrati
Art. 23 Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati
Art. 24 Diritto d’indennizzo di precedenti notificanti per dati di esperimenti su vertebrati
Sezione 3: Comunicazione di nuove sostanze destinate all’attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi5
Art. 25 Obbligo di comunicazioneArt. 26 Forma e contenuto della comunicazione
Sezione 4: Procedura per la notifica e la comunicazione
Art. 27 Conferma di ricezione e inoltro dei documentiArt. 28 Verifica della notifica o della comunicazione
Art. 29 Completamento della documentazione
Art. 30 Accettazione della notifica o della comunicazione
Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Art. 31 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di notificaArt. 32 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di comunicazione
Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura, scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza6
Sezione 1: Imballaggio
Art. 35 Natura degli imballaggiArt. 36 Struttura degli imballaggi
Art. 37 Prescrizioni particolari
Art. 38 Eccezioni
Sezione 2: Etichettatura
Art. 39 Etichettatura di sostanze e preparati pericolosiArt. 40 Etichettatura di preparati che presentano rischi particolari
Art. 41 e 42
Art. 42 Etichettatura di preparati contenenti una nuova sostanza non ancora completamente sottoposta a test
Art. 43 Protezione del segreto della ricetta di un preparato
Art. 44 Domanda di protezione del segreto della ricetta di un preparato
Art. 45 Etichettatura ingannevole
Art. 46 Etichettatura facoltativa
Art. 47 Esecuzione dell’etichettatura
Art. 48 Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto
Art. 48a Deroghe alle disposizioni di etichettatura e di imballaggio
Art. 49 Etichettatura di sostanze e preparati per l’esportazione
Art. 50 Eccezioni
Sezione 2a:7 Scenari d’esposizione
Art. 50a
1 Il fabbricante di una sostanza esistente pericolosa o di una sostanza PBT o vPvB consegnata a terzi in quanto tale in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d’esposizione che descriva le condizioni di attuazione e le corrispondenti misure di gestione dei rischi.
2 Gli scenari d’esposizione devono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell’allegato I punto 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Capitolo 4a:8 Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Art. 56aArt. 56b Equivalenze
Art. 56c Classificazione
Art. 56d Etichettatura e imballaggio
Art. 56e Obblighi successivi
Titolo terzo: Obblighi dopo l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura
Art. 57 Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggettiArt. 58 Aggiornamento e conservazione dei documenti
Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d’esame complementari per le nuove sostanze
Art. 59 Informazioni ulterioriArt. 60 Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità
Capitolo 3: Obbligo di annuncio
Art. 61 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze pericolose, sostanze PBT o vPvB e preparati pericolosiArt. 62 Obbligo di annuncio per determinate nuove sostanze
Art. 63 Obbligo di annuncio per i preparati non pericolosi
Art. 64 Contenuto dell’annuncio
Art. 65 Annuncio esaustivo
Art. 66 Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo
Art. 67 Modifiche
Art. 68 Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio
Art. 69 Eccezioni all’obbligo di annuncio
Titolo quarto: Utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 70 Rispetto delle indicazioni del fabbricanteArt. 71 Immissione nell’ambiente
Art. 72 Custodia
Art. 73 Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati pericolosi
Art. 74 Persona di contatto per i prodotti chimici
Art. 75 Pubblicità
Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati particolarmente pericolosi
Art. 76 Sostanze e preparati particolarmente pericolosiArt. 77 Custodia
Art. 78 Esclusione del servisol
Art. 79 Limitazioni della fornitura
Art. 80 Obblighi particolari concernenti la fornitura
Art. 81 Conoscenze specifiche per la fornitura
Art. 82 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato
Art. 83 Campioni
Titolo quinto: Trattamento dei dati
Art. 84 Registro dei prodottiArt. 85 Dati confidenziali
Art. 86 Trasmissione di dati all’organo di notifica e ai servizi di valutazione
Art. 87 Scambio di informazioni e di dati
Art. 88 Trasmissione di dati all’estero e a organizzazioni internazionali
Titolo sesto: Esecuzione
Sezione 1:Organizzazione
Art. 89 Organo di notifica e comitato di direzioneArt. 90 Servizi di valutazione
Art. 91 Centro d’informazione tossicologica
Art. 92 Commissione di esperti per i prodotti chimici
Art. 93
Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza
Art. 95 Verifica del controllo autonomoArt. 96 Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale
Art. 97 Controllo delle importazioni e delle esportazioni
Capitolo 2: Cantoni
Titolo settimo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Disposizioni transitorie
Art. 104 a 109Art. 110 Conoscenze specifiche per la fornitura e persona di contatto per i prodotti chimici
Art. 110a
Art. 110b Disposizioni transitorie relativa alla modifica del 14 gennaio 2009
Art. 110c Disposizioni transitorie della modifica del 10 novembre 2010
Allegato 1
- Etichettatura di sostanze e preparati
- 1 Pericoli
- 1.1 Simboli e indicazioni di pericolo
- 1.2 Attribuzione dei simboli e delle indicazioni di pericolo
- 2 Rischi specifici
- 2.1 Frasi R semplici
- 2.2 Combinazioni delle frasi R
- 2.3 Attribuzione delle frasi R
- 2.4 Scelta delle frasi R
- 2.5 Eccezioni
- 3 Consigli di prudenza
- 3.1 Frasi S semplici
- 3.2 Combinazioni delle frasi S
- 3.3 Attribuzione delle frasi S
- 3.4 Eccezioni
- 4 Dichiarazione delle sostanze pericolose di un preparato
- 5 Disposizioni per i preparati che presentano rischi particolari
- 5.1 Colle contenenti cianoacrilati
- 5.2 Preparati contenenti isocianati
- 5.3 Preparati contenenti resine epossidiche con peso molecolare medio di £700
- 5.4 Preparati contenenti cloro attivo
- 5.5 Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere impiegati per la brasatura e la sald...
- 5.6 Preparati sotto forma di aerosol
- 5.7 Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza classificata...
- 5.8 Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati
- 5.9 Preparati non classificati come pericolosi ma che contengono almeno una sostanza pericolosa e n...
- 5.10 Preparati contenenti sostanze contrassegnate dalla frase R 67
- 5.11 Preparati pericolosi venduti al pubblico
- 5.12 Preparati pericolosi destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione
- 5.13 Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 33
- 5.14 Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 64
- 6 Etichetta
- 7 Etichettatura facoltativa
- 7.1 Indicazioni di pericolo per l’ambiente
- 7.2 Indicazioni di misure di protezione
Allegato 2
- Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza
- Disposizioni generali
- 1 Elementi identificatori della sostanza o del preparato e della ditta
- 2 Possibili pericoli
- 3 Composizione/Indicazioni sui componenti
- 4 Misure di primo soccorso
- 5 Misure antincendio
- 6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale
- 7 Manipolazione e immagazzinamento
- 7.1 Manipolazione
- 7.2 Immagazzinamento
- 7.3 Impieghi particolari previsti
- 8 Controllo dell’esposizione e protezione individuale
- 8.1 Valori limite d’esposizione
- 8.2 Controllo dell’esposizione e protezione individuale
- 9 Proprietà fisico-chimiche
- 10 Stabilità e reattività
- 10.1 Condizioni da evitare
- 10.2 Sostanze da evitare
- 10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi
- 11 Indicazioni tossicologiche
- 12 Indicazioni ecologiche
- 13 Istruzioni sullo smaltimento
- 14 Indicazioni sul trasporto
- 15 Prescrizioni
- 16 Altre indicazioni
Allegato 3
- Fascicolo tecnico
- Disposizioni generali
- 1 Informazioni generali sul notificante
- 2 2 Identificazione della sostanza
- 3 Informazioni sulla fabbricazione e l’impiego
- 4 Classificazione ed etichettatura
- 5 Istruzioni per un impiego sicuro
- 6 Informazioni sull’esposizione (1–10 tonnellate all’anno)
- 7 Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche
- 8 Informazioni tossicologiche
- 9 Informazioni ecotossicologiche
- 10 Rinuncia a taluni esami
Allegato 4
- Elenco delle sostanze sottoposte ad autorizzazione ripreso dall’allegato XIV del regolamento (...
1 RS 813.1
2 RS 814.01
3 RS 814.20
4 RS 946.51
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).