Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

813.11

Ordinanza
sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

(Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

del 18 maggio 2005 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a–30d, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio,

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Proprietà pericolose

Art. 4 Proprietà fisico-chimiche pericolose

Art. 5 Proprietà pericolose per la salute

Art. 6 Proprietà che costituiscono un rischio per l’ambiente

Art. 6a Persistenza, bioaccumulo e tossicità

Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato

Capitolo 1: Controllo autonomo

Capitolo 2: Notifica di nuove sostanze e comunicazione di nuove sostanze non assoggettate all’obbligo di notifica

Sezione 3: Comunicazione di nuove sostanze destinate all’attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi5

Art. 25 Obbligo di comunicazione

Art. 26 Forma e contenuto della comunicazione

Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato

Art. 31 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di notifica

Art. 32 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di comunicazione

Capitolo 3: Requisiti per gli esami

Art. 33 Principio

Art. 34 Requisiti

Capitolo 4: Imballaggio, etichettatura, scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza6

Sezione 2a:7 Scenari d’esposizione

Art. 50a

1 Il fabbricante di una sostanza esistente pericolosa o di una sostanza PBT o vPvB consegnata a terzi in quanto tale in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d’esposizione che descriva le condizioni di attuazione e le corrispondenti misure di gestione dei rischi.

2 Gli scenari d’esposizione devono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell’allegato I punto 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Capitolo 4a:8 Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Art. 56a

Art. 56b Equivalenze

Art. 56c Classificazione

Art. 56d Etichettatura e imballaggio

Art. 56e Obblighi successivi

Titolo terzo: Obblighi dopo l’immissione sul mercato

Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura

Art. 57 Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti

Art. 58 Aggiornamento e conservazione dei documenti

Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d’esame complementari per le nuove sostanze

Art. 59 Informazioni ulteriori

Art. 60 Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità

Capitolo 3: Obbligo di annuncio

Art. 61 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze pericolose, sostanze PBT o vPvB e preparati pericolosi

Art. 62 Obbligo di annuncio per determinate nuove sostanze

Art. 63 Obbligo di annuncio per i preparati non pericolosi

Art. 64 Contenuto dell’annuncio

Art. 65 Annuncio esaustivo

Art. 66 Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo

Art. 67 Modifiche

Art. 68 Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio

Art. 69 Eccezioni all’obbligo di annuncio

Titolo quarto: Utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Rispetto delle indicazioni del fabbricante

Art. 71 Immissione nell’ambiente

Art. 72 Custodia

Art. 73 Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati pericolosi

Art. 74 Persona di contatto per i prodotti chimici

Art. 75 Pubblicità

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Art. 76 Sostanze e preparati particolarmente pericolosi

Art. 77 Custodia

Art. 78 Esclusione del servisol

Art. 79 Limitazioni della fornitura

Art. 80 Obblighi particolari concernenti la fornitura

Art. 81 Conoscenze specifiche per la fornitura

Art. 82 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

Art. 83 Campioni

Titolo quinto: Trattamento dei dati

Art. 84 Registro dei prodotti

Art. 85 Dati confidenziali

Art. 86 Trasmissione di dati all’organo di notifica e ai servizi di valutazione

Art. 87 Scambio di informazioni e di dati

Art. 88 Trasmissione di dati all’estero e a organizzazioni internazionali

Titolo sesto: Esecuzione

Capitolo 1: Confederazione

Sezione 1:Organizzazione

Art. 89 Organo di notifica e comitato di direzione

Art. 90 Servizi di valutazione

Art. 91 Centro d’informazione tossicologica

Art. 92 Commissione di esperti per i prodotti chimici

Art. 93

Sezione 2: Controllo delle vecchie sostanze

Art. 94

Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza

Art. 95 Verifica del controllo autonomo

Art. 96 Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale

Art. 97 Controllo delle importazioni e delle esportazioni

Sezione 3a:9 Adeguamento agli allegati delle disposizioni della CE

Art. 97a

Sezione 4: Delega di compiti e competenze a terzi

Art. 98

Sezione 5: Emolumenti

Art. 99

Capitolo 2: Cantoni

Sezione 2: Controllo dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Art. 103

Titolo settimo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Disposizioni transitorie

Art. 104 a 109

Art. 110 Conoscenze specifiche per la fornitura e persona di contatto per i prodotti chimici

Art. 110a

Art. 110b Disposizioni transitorie relativa alla modifica del 14 gennaio 2009

Art. 110c Disposizioni transitorie della modifica del 10 novembre 2010

Capitolo 2: Entrata in vigore

Art. 111

Allegato 1
- Etichettatura di sostanze e preparati
- 1 Pericoli
- 1.1 Simboli e indicazioni di pericolo
- 1.2 Attribuzione dei simboli e delle indicazioni di pericolo
- 2 Rischi specifici
- 2.1 Frasi R semplici
- 2.2 Combinazioni delle frasi R
- 2.3 Attribuzione delle frasi R
- 2.4 Scelta delle frasi R
- 2.5 Eccezioni
- 3 Consigli di prudenza
- 3.1 Frasi S semplici
- 3.2 Combinazioni delle frasi S
- 3.3 Attribuzione delle frasi S
- 3.4 Eccezioni
- 4 Dichiarazione delle sostanze pericolose di un preparato
- 5 Disposizioni per i preparati che presentano rischi particolari
- 5.1 Colle contenenti cianoacrilati
- 5.2 Preparati contenenti isocianati
- 5.3 Preparati contenenti resine epossidiche con peso molecolare medio di £700
- 5.4 Preparati contenenti cloro attivo
- 5.5 Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere impiegati per la brasatura e la sald...
- 5.6 Preparati sotto forma di aerosol
- 5.7 Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza classificata...
- 5.8 Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati
- 5.9 Preparati non classificati come pericolosi ma che contengono almeno una sostanza pericolosa e n...
- 5.10 Preparati contenenti sostanze contrassegnate dalla frase R 67
- 5.11 Preparati pericolosi venduti al pubblico
- 5.12 Preparati pericolosi destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione
- 5.13 Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 33
- 5.14 Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 64
- 6 Etichetta
- 7 Etichettatura facoltativa
- 7.1 Indicazioni di pericolo per l’ambiente
- 7.2 Indicazioni di misure di protezione

Allegato 2
- Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza
- Disposizioni generali
- 1 Elementi identificatori della sostanza o del preparato e della ditta
- 2 Possibili pericoli
- 3 Composizione/Indicazioni sui componenti
- 4 Misure di primo soccorso
- 5 Misure antincendio
- 6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale
- 7 Manipolazione e immagazzinamento
- 7.1 Manipolazione
- 7.2 Immagazzinamento
- 7.3 Impieghi particolari previsti
- 8 Controllo dell’esposizione e protezione individuale
- 8.1 Valori limite d’esposizione
- 8.2 Controllo dell’esposizione e protezione individuale
- 9 Proprietà fisico-chimiche
- 10 Stabilità e reattività
- 10.1 Condizioni da evitare
- 10.2 Sostanze da evitare
- 10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi
- 11 Indicazioni tossicologiche
- 12 Indicazioni ecologiche
- 13 Istruzioni sullo smaltimento
- 14 Indicazioni sul trasporto
- 15 Prescrizioni
- 16 Altre indicazioni

Allegato 3
- Fascicolo tecnico
- Disposizioni generali
- 1 Informazioni generali sul notificante
- 2 2 Identificazione della sostanza
- 3 Informazioni sulla fabbricazione e l’impiego
- 4 Classificazione ed etichettatura
- 5 Istruzioni per un impiego sicuro
- 6 Informazioni sull’esposizione (1–10 tonnellate all’anno)
- 7 Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche
- 8 Informazioni tossicologiche
- 9 Informazioni ecotossicologiche
- 10 Rinuncia a taluni esami

Allegato 4
- Elenco delle sostanze sottoposte ad autorizzazione ripreso dall’allegato XIV del regolamento (...


 RU 2005 2721


1 RS 813.1
2 RS 814.01
3 RS 814.20
4 RS 946.51
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 2009 (RU 2009 401). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 nov. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 5223).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 401).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali